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Nuova detrazione barriere architettoniche

Nuova detrazione barriere architettoniche

Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2022, è ora possibile richiedere una nuova detrazione fiscale Irpef e Iref che incentiva l’abbattimento di barriere architettoniche per una migliore inclusione dei soggetti disabili.

Chi dovesse completare dei lavori per rimuovere barriere architettoniche in edifici residenziali tra il 1 Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022, ha diritto a una detrazione del 75% delle spese sostenute per i lavori. Questa viene ripartita in 5 anni.

Per beneficiare della detrazione, non occorre fare altri lavori “trainanti”, come previsto per il superbonus 110%.

Massimali

In base alla tipologia dell’edificio dove vengono fatti i lavori, ci sono dei massimali di importo su cui viene calcolata la detrazione del 75%.

Eccoli qui di seguito:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari indipendenti con accesso indipendente dall’esterno
  • 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare all’interno di edifici composti da due a otto unità
  • 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare all’interno di edifici composti da più di otto unità.

Le spese vanno documentate dettagliatamente per accedere alla detrazione.

Sconto in fattura

In alternativa alla detrazione, che viene ripartita in 5 anni, si può richiedere lo sconto in fattura. È un contributo che viene anticipato dall’azienda che si occupa dei lavori. In questo caso, si avrà diritto ad uno sconto immediato sulla spesa.

L’azienda recupera successivamente la quota sotto forma di credito d’imposta. Potrà allora cedere il credito ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Credito d’imposta

Una seconda alternativa è il credito d’imposta. Questo prevede la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, con la possibilità di effettuare cessione ad altri soggetti.

Interventi ammessi

Innanzitutto i lavori devono essere effettuati in edifici residenziali già esistenti, cioè già iscritti al catasto o per i quali è già stata fatta richiesta di accatastamento.

Gli interventi devono essere mirati alla sostituzione o installazione di impianti per l’eliminazione o la limitazione (almeno dell’80%) di una barriera architettonica situata sulle parti comuni di edifici residenziali o su edifici unifamiliari.

I lavori devono quindi eliminare o limitare ostacoli che rendono difficile la mobilità di persone affette da una condizione di disabilità.

La detrazione può essere applicata anche alle spese sostenute per lo smaltimento o la bonifica dei materiali e dell’impianto che è stato sostituito.

Ecco alcuni esempi di interventi ammessi:

  • Installazione di ascensori e montacarichi
  • Inserimento del servoscale
  • Installazione di elevatori esterni all’abitazione
  • Sostituzione di gradini con rampe interne o esterne all’edificio
  • Rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici, come i servizi igienici o gli impianti citofonici.

Questi sono solo degli esempi. Per poter accedere al bonus 75%, gli interventi devono rispettare i requisiti descritti nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, n. 236 del 14 giugno 1989.

Superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato esteso fino al 2023. Questo prevede una detrazione fiscale fino al 110% per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico in condomini o abitazioni singole.

Il superbonus spetta anche per altri interventi eseguiti congiuntamente almeno ad uno dei lavori specificati qui sopra, così detti “trainanti”. I lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche rientrano nella lista di interventi “trainati”.

Quindi se avete intenzione di completare dei lavori “trainanti”, come quelli di isolamento termico, potete richiedere il superbonus sulla spesa complessiva sostenuta per i lavori “trainanti” e quelli “trainati”.